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Le sovvenzioni INAIL

Normative

L’utilizzo del DAE in ambiente extra ospedaliero è soggetto a normative nazionali.

Criteri per la gestione
e disposizione dei defibrillatori dae sul territorio nazionale
Legge N°18 Marzo del 2011
Vedi il testo completo della legge
Determinazione dei criteri e delle modalita' di diffusione dei defibrillatori automatici esterni
Legge N°116 del 4 Agosto 2021
Vedi il testo completo della legge
Linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e delle societa' sportive dilettantistiche
Legge 26 giugno 2017
Vedi il testo completo della legge

FAQ Utilizzo DAE

Art.3 comma 1 lettera b, legge n°120 del 2021 che modifica la legge n°120 del 3 Aprile 2011
i defibrillatori DAE che posso utilizzare sono il modello automatico e semiautomatico.

Art.3 comma 1 lettera a, legge n°120 del 2021 che modifica la legge n°120 del 3 Aprile 2011
L'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico e'consentito anche al personale sanitario non medico, nonche' al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attivita' di rianimazione cardiopolmonare. In assenza di personale sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco e' comunque consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico anche a chi non sia in possesso dei requisiti di cui al primo periodo. Si applica l'articolo 54 del codice penale a colui che, non essendo in possesso dei predetti requisiti, nel tentativo di prestare soccorso a una vittima disospetto arresto cardiaco, utilizza un defibrillatore o procede alla rianimazione cardiopolmonare».

Art.1 comma 1 lettera a,legge n°120 del 2021
L'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico e'consentito anche al personale sanitario non medico, nonche' al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attivita' di rianimazione cardiopolmonare. In assenza di personale sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco e' comunque consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico anche a chi non sia in possesso dei requisiti di cui al primo periodo. Si applica l'articolo 54 del codice penale a colui che, non essendo in possesso dei predetti requisiti, nel tentativo di prestare soccorso a una vittima disospetto arresto cardiaco, utilizza un defibrillatore o procede alla rianimazione cardiopolmonare».

art.1 comma 3, legge n°120 del 2021
Devono essere opportunamente indicati con apposita segnaletica, favorendo ove possibile la loro collocazione in luoghi accessibili 24 ore su 24 anche al pubblico
art.2 comma 2, legge n°120 del 2021
I DAE installati in luoghi pubblici devono essere collocati, ovepossibile, in teche accessibili al pubblico 24 ore su 24 e un'apposita segnaletica deve indicare la posizione del dispositivo in maniera ben visibile e univoca, secondo la codificazione internazionale corrente .
art.2 Allegato A del 18 Marzo 2011
La diffusione graduale ma capillare dei defibrillatori semiautomatici esterni deve avvenire mediante una distribuzione strategica in modo tale da costituire una rete di defibrillatori in grado di favorire la defibrillazione entro quattro/cinque minuti dall'arresto cardiaco, se necessario prima dell'intervento dei mezzi di soccorso sanitari.
art.2 Allegato A del 18 Marzo 2011
I defibrillatori devono essere collocati in posti facili daraggiungere e con un cartello che ne indichi la presenza con ladicitura ed il simbolo del defibrillatore semiautomatico esterno benvisibili

art.2 Allegato A comma 2 lettera B1 legge del 18 Marzo 2011
L'operatore che somministra lo shock elettrico con il defibrillatore semiautomatico e' responsabile, non della corretta indicazione di somministrazione dello shock che e' determinato dall'apparecchio, ma della esecuzione di questa manovra in condizioni di sicurezza per lo stesso e per tutte le persone presenti intorno al paziente

Società Sportive - FAQ Utilizzo DAE

Articolo 1 legge N°146 del 28-06-2017
L'obbligo di dotazione e impiego di defibrillatori semiautomatici ed eventuali altri dispositivi salvavita di cui all'articolo 7, comma 11, del decreto legge 13 settembre 2012, n.158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, si intende assolto da parte delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche, come definite dall'articolo 5 del decreto ministeriale 24 aprile 2013, alle seguenti condizioni: a) qualora utilizzino un impianto sportivo, come definito dall'articolo 2 del decreto Ministro dell'interno del 18 marzo 1996 e avente carattere permanente, che sia dotato di defibrillatore semiautomatico o a tecnologia piu' avanzata; b) qualora sia presente una persona debitamente formata all'utilizzazione del dispositivo durante le gareinserite nei calendari delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, durante lo svolgimento di attivita' sportive con modalita' competitive ed attivita' agonistiche di prestazione disciplinate dagli enti di promozione sportiva, nonche' durante le gare organizzate da altre societa' dilettantistiche.

Articolo 2 legge N°146 del 28-06-2017
Nel caso di cui all'articolo 1, le associazioni e le societa' sportive dilettantistiche hanno l'obbligo di accertare, prima dell'inizio delle gare e per il tramite di propri referenti all'uopo incaricati, la presenza del defibrillatore all'interno dell'impianto sportivo, la regolare manutenzione e il funzionamento dello stesso, nel rispetto delle modalita' indicate dalle linee guida di cui all'allegato E del decreto ministeriale 24 aprile 2013. 2.. Nel caso di cui all'articolo 1, le associazioni e le societa' sportive dilettantistiche che utilizzano l'impianto sportivo devono assicurarsi che durante le gare da esse organizzate sia presente la persona debitamente formata ai sensi e per gli effetti dell'articolo5, comma 7, del decreto del Ministro della salute del 24 aprile 2013.

Articolo 3 legge N°146 del 28-06-2017
La mancanza del defibrillatore semiautomatico o a tecnologia piu' avanzata determina l'impossibilita' di svolgere le attivita' di cui all'articolo 1.

art.1 comma 3, legge n°120 del 2021
Devono essere opportunamente indicati con apposita segnaletica, favorendo ove possibile la loro collocazione in luoghi accessibili 24 ore su 24 anche al pubblico

Allegato

Articolo 4 comma 1 lettera b) legge N°120 del 4 agosto 2021
b) dopo il comma 11 e' aggiunto il seguente: «11-bis. E' fatto obbligo alle societa' sportive di cui al comma 11, che utilizzano gli impianti sportivi pubblici, di condividere il DAE con coloro che utilizzano gli impianti stessi. In ogni caso, il DAE deve essere registrato presso la centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria "118" territorialmente competente, a cui devono essere altresi' comunicati, attraverso opportuna modulistica informatica, l'esatta collocazione del dispositivo, le caratteristiche, la marca, il modello, la data di scadenza delle parti deteriorabili, quali batterie e piastre adesive, nonché' gli orari di accessibilità' al pubblico.».

Articolo 4 comma 1 lettera a) legge N°120 del 4 agosto 2021
All'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 11, dopo la parola: «semiautomatici» sono inserite le seguenti: «e automatici (DAE)» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nelle competizioni e negli allenamenti»;
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